Allegato “A” al n. 80301 di repertorio e n. 30555 di raccolta

Esente da bollo e registro – art. 8 – Legge 11 agosto 1991, n. 266.

STATUTO

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

E’ costituita un’associazione di promozione sociale denominata, con sede a Iesolo (VE), Piazza Trento, n. 7 – presso la Parrocchia Sacro Cuore di Gesù.

ARTICOLO 2 – OGGETTO

L’Associazione, che non ha scopo di lucro ed è apartitica, svolge attività di volontariato, di formazione, di beneficenza, assicura iniziative e persegue le finalità solidaristiche di cui in appresso:

– la divulgazione e la sensibilizzazione delle problematiche relative ai paesi sottosviluppati e in via di sviluppo; in particolare, si adopera per aiutare direttamente le Missioni in Guinea Bissau (Africa);
– la sensibilizzazione nei confronti di realtà di povertà e di sottosviluppo nel territorio iesolano e, in generale, la solidarietà nei confronti dei poveri e dei non abbienti;
– l’organizzazione di manifestazioni e rappresentazioni sul tema, l’elaborazione di progetti e la diffusione dei medesimi tramite pubblicazioni, volantinaggio, audiovisivi e di ogni altro mezzo di comunicazione.

L’Associazione intende in particolare promuovere tramite l’organizzazione di manifestazioni di vario genere, soprattutto in concomitanza di festività religiose, il divulgare e tramandare la cultura cristiana e la tradizione veneta, prevalentemente con il lavoro e l’opera di volontari.

– l’organizzazione e la promozione di rapporti, incontri e di ogni ulteriore azione e attività volta al perseguimento dello scopo sociale; in particolare l’Associazione potrà collaborare con enti che perseguono uno scopo uguale o simile al proprio, ferma restando la più completa autonomia dell’Associazione.

ARTICOLO 3 – SOCI

Possono divenire membri dell’Associazione tutti i cittadini italiani maggiori di età.

I soci si suddividono in ordinari e sostenitori.

Coloro che vogliono divenire associati devono farne richiesta al Consiglio Direttivo indicando il domicilio cui debbono essere inviate le comunicazioni, anche via internet con posta elettronica, allegando dichiarazione di piena conoscenza e accettazione delle presenti norme e degli obblighi relativi, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative. L’ammissione è deliberata a scrutinio palese e a maggioranza di voti del Consiglio Direttivo e ha effetto alla data della deliberazione.

Tutti gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo. Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell’associazione né sono trasmissibili.

L’elenco degli associati è tenuto dal Consiglio Direttivo in un apposito registro; la qualità di associato deve risultare da tale registro.

La qualità di associato si perde, oltre che per morte o per recesso da notificarsi con lettera raccomandata entro il mese di dicembre dell’anno in corso al Consiglio Direttivo, per esclusione deliberata dal Consiglio medesimo, nei seguenti casi:

– cessazione della partecipazione alla vita associativa, negligenza nell’esecuzione dei compiti affidati o mancato pagamento delle quote associative per oltre due anni;

– violazione delle norme etiche o statutarie;

– interdizione, inabilitazione o condanna dell’associato per delitti non colposi;

– condotta contraria alle leggi e all’ordine pubblico-

L’apertura di qualsiasi provvedimento per i casi contemplati deve essere comunicata al socio con lettera raccomandata.

Tutti gli associati hanno diritto al voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi.

Tutti gli associati hanno uguali diritti, compreso quello di voto.

Le modalità associative garantiscono l’effettività del rapporto; la partecipazione all’associazione non può essere temporanea.

I soci avranno diritto di frequentare i locali dell’Associazione e potranno essere associati anche ad altre associazioni aventi il medesimo scopo.

ARTICOLO 4 – GLI ORGANI

Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Vice Presidente;

e) il Tesoriere;

f) il Segretario.

L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e le cariche associative sono elettive.

ARTICOLO 5 – ASSEMBLEA

L’assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno una volta all’anno presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell’avviso; è convocata dal Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno la metà dei soci iscritti, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l’adunanza, con comunicazione inviata ai soci per lettera, mediante affissione presso la sede sociale o con altro mezzo ritenuto idoneo dal Consiglio Direttivo.

L’assemblea delibera sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno.

Hanno diritto di partecipare tutti i soci in regola con i versamenti.

Ciascun socio ha diritto a un voto e potrà farsi rappresentare da altri soci con delega scritta. Ogni socio non può rappresentare più di tre soci.

L’assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente, fisicamente o per delega scritta, la metà degli iscritti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

L’assemblea delibera a maggioranza degli intervenuti; il voto è palese.

L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, coadiuvato dal Segretario.

L’assemblea straordinaria dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo o su iniziativa di 2/3 (due terzi) degli iscritti ed è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando siano presenti fisicamente o per delega scritta la metà degli iscritti; delibera con il consenso espresso dai 4/5 (quattro quinti) degli intervenuti, esclusivamente sulla modifica dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione, restando in ogni caso inalterato lo scopo sociale indicato nel presente statuto.

ARTICOLO 6 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo spetta l’attuazione dello scopo sociale ed è investito di ogni potere e responsabilità in ordine alle iniziative a tal fine assunte.

In particolare il Consiglio:

a) fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce modalità e responsabilità di esecuzione e vigila sull’esecuzione medesima;

b) dispone sugli investimenti che, direttamente o indirettamente, sono finalizzati all’attuazione dello scopo sociale;

c) fissa l’ammontare delle quote di iscrizione;

d) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale

da sottoporre all’assemblea dei soci;

e) predispone i progetti inerenti a manifestazioni da sottoporre al vaglio e all’approvazione dell’Amministrazione comunale.

Il Consiglio Direttivo è formato da 5 (cinque) a 9 (nove) membri, in regola con i versamenti. Essi sono nominati dall’assemblea e, per la prima volta, con l’atto costitutivo; durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere nonchè il Presidente onorario, con funzione di rappresentanza nelle pubbliche manifestazioni.

Il Consiglio Direttivo è convocato senza formalità dal Presidente ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Esso delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

In caso di sopravvenuto impedimento dei consiglieri, il Consiglio provvede alla loro sostituzione per cooptazione. I Consiglieri così eletti durano in carica fino alla successiva assemblea ordinaria.

La carica è gratuita.

ARTICOLO 7 PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione e la firma sociale; può legittimamente stare in giudizio, sia attivamente che passivamente in nome dell’Associazione.

ARTICOLO 8 – RISORSE ECONOMICHE

L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

a) una tassa di iscrizione, pari a Euro 1,00 (uno/00) pro-capite;

b) quote sociali, annualmente fissate dal Consiglio Direttivo in relazione alle diverse categorie di soci;

c) eredità, donazioni e legati;

d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutarie

e) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;

f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati

g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

l) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

In relazione all’attività svolta sono tenute le scritture contabili sistematiche e cronologiche atte a rappresentare compiutamente e analiticamente le entrate e tutte le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione.

I proventi dell’attività dell’Associazione non possono in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

L’eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ARTICOLO 9 – ESERCIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO

L’esercizio economico finanziario chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio annuale il Consiglio Direttivo è obbligatoriamente tenuto a predisporre il rendiconto annuale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea ordinaria, accompagnato dalla relazione del Consiglio medesimo.

ARTICOLO 10 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

L’Associazione ha durata illimitata e si estinguerà nel caso in cui i soci dovessero ridursi a un numero inferiore a cinque.

In tal caso l’assemblea nomina uno o più liquidatori e il patrimonio eventualmente esistente sarà integralmente devoluto alla Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù in Iesolo con il vincolo di destinarlo a opere di utilità sociale a vantaggio dei poveri della città.

ARTICOLO 11 – RINVIO

Per quanto qui non espressamente previsto, si rinvia alle norme del Codice Civile in tema di associazioni nonché alla “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”, legge 7 dicembre 2000, n. 383 e disposizioni correlative.

JESOLO, 29 dicembre 2024

“GRUPPO MISSIONARIO BEDANDA ETS – ISCRITTA AL RUNTS”